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Razzismo
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Gazzetta Ufficiale n. 337 del 23 dicembre 1975 S.O. *
LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale)
* Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art.19
della convenzione stessa.
3.
3.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione
della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con
la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere
o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
b)
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita
a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3.2 (1).
3. 3.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra
i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività,
è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con
la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da uno a sei anni (1) (2).
(1) Il presente art.3 è stato così sostituito dall'art.1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, riportato al n. A/XV, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, che ha - tra l'altro - soppresso il secondo capoverso.
(2) Vedi, anche, l'art.2, L. 8 marzo 1989, n. 101.
4.
All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione,
rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523
e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli
anni medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Traduzione non ufficiale
N.B.
I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando
che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità
e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si
sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione
con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni
Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed
effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti,
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Considerando
che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli
esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno
può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,
Considerando
che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una
uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla
discriminazione,
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le
pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque
forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione
numero 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente
la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando
che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea
generale asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente
tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni
parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto
della dignità umana.
Convinti
che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le
razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e
pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione
razziale, né in teoria né in pratica, Riaffermando che la discriminazione
tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica
costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni
ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché
la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso
Stato,
Convinti
che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di
ogni società umana,
Allarmati
dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe
regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità
o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di segregazione
o di separazione,
Risoluti
ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma
e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire
ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il
buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale
libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando
la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione
adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione
sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel
1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura,
Desiderosi
di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite
e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché
di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche
a tale scopo, Hanno convenuto quanto segue:
Parte
prima
Articolo
1.
1. Nella
presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta
ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo
scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento
o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. La
presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni
o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a
seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.
3.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata
come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione
e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione,
a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di
una particolare nazionalità.
4.
Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il
progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la
protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non
sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che
tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti
per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che
siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.
Articolo
2.
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
e)
Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed
i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le
barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende
a rafforzare la separazione razziale.
2.
Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno adotteranno delle speciali
e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo
di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi
razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni
di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di
mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta
che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.
Articolo 3.
Gli Stati
contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid"
e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla
loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.
Articolo
4.
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) A
non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche
istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione
razziale.
Articolo
5.
In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
I) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
II) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornate nel proprio paese;
III) Il diritto alla nazionalità;
IV) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
V) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;
VI) Il diritto all'eredità;
VII) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
VIII) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
IX) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
I) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
II) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
III) Il diritto all'alloggio;
IV) Il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
V) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
VI) Il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;
f)
Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico,
quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli
spettacoli ed i parchi.
Articolo 6.
Gli Stati
contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione
una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali
ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione
razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti
individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere
a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi
danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.
Articolo
7.
Gli Stati
contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare
nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione,
per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e
a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi
razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello
Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme
di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.
Seconda parte
Articolo
8.
1.
Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
(qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti
noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono
eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo
personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza
delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti
sistemi giuridici.
2.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati
designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare
un candidato scelto tra i propri cittadini.
3.
La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione,
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati
contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro
un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine
alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli
Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4.
I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti,
indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli
Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono
il maggior numero di voti e la maggioranza assoiuta dei voti dei rappresentanti
degli Stati contraenti presenti e votanti.
5.
a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.
b)
Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato
di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un
altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.
6.
Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni
in seno al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti.
Articolo
9.
1. Gli
Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto
sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro
genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente
Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore
della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda
e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà
richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni
supplementari.
2.
Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie
attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere
generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati
contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente,
ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza
dell'Assemblea generale.
Articolo
10.
1.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2.
Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il
servizio di segreteria del Comitato è fornito dal segretario generale
delle Nazioni Unite.
4.
Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo
11.
1.
Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi
le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione
del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione
allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che
ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni
scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali
misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2. Ove,
entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione
iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto
con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che
mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro
avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone
notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.
3.
Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta
in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi
accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o
esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale.
Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei
termini ragionevoli.
4.
Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere
loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene
sottoposta.
5.
Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina
una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un
rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del
Comitato per tutta la durata delle discussioni.
Articolo
12.
1.
a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.
b)
Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale
o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri
della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella
controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed
eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2.
I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere
cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di
uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.
3.
La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento
interno.
4.
La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito
dalla Commissione stessa.
5.
Il Segretario di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione
pone egualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta
che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione
stessa.
6.
Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual
misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite
dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
7.
Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai
Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia
stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del
paragrafo 6 del presente articolo.
8.
Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione
della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati
di fornire ogni informazione supplementare al riguardo.
Articolo
13.
1. Dopo
aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e
sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte
le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni
che ritiene più opportune per giungere ad una amichevole risoluzione
della controversia.
2.
Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno
degli Stati parti nella controversia. I detti Stati sanno conoscere al Presidente
del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni
contenute nel rapporto della Commissione.
3.
Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente
del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni
degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.
Articolo
14.
1. Ogni
Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato
la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone
o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere
vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque
dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere
le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia tatto una tale
dichiarazione
2. Ogni
Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente
articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento
giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare
le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione
di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque
dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri
ricorsi locali a loro disposizione.
3.
La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo,
nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo
2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia
copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata
in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma
tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato
è già investito.
4. L'Organismo
istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà
tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi
saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei
competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verrà
reso pubblico.
5.
Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo
istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha
il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6.
a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b)
Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato
le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate,
ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7.
a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
b) Il
Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato
contraente interessato e dall'autore della petizione.
8.
Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni
e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli
Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie
raccomandazioni.
9.
Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo
soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni
fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo
15.
1.
In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione
1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in
data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano
per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti
internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni unite o dalle sue istituzioni
specializzate.
2.
a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi e di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.
b) Il
Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario,
amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della
presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori
citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni
a tali organi.
3.
Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle
petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti
dai summenzionati rapporti e petizioni.
4.
Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
di tornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente
Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a)
del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo
16.
Le disposizioni
della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una
controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente
dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in
materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni
adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di
ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base
agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.
Parte
terza
Articolo
17.
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate,
di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché
di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
18.
1.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato
al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
2.
L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
19.
1.
La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data
del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato
che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo
il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente
Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito,
da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
20.
1.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà
e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della
presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto
della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro
la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90
giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva
in questione.
2.
Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto
e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia
per effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi
creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante
nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla
Convenzione sollevino delle obiezioni.
3.
Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata
al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.
Articolo
21.
Ogni Stato
contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata
al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia
avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà
ricevuto notifica.
Articolo
22.
Ogni controversia
tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione
della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o
a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarà
portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla
Corte internazionale di giustizia perché essa decida in merito, a meno
che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.
Articolo
23.
1.
Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione
della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali
misure da adottare al riguardo di tale richiesta.
Articolo
24.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 17 della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'articolo 19;
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
d)
delle denuncie notificate in base all'articolo 21.
Articolo
25.
1.
La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo
fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
2. Il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere
una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati
appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art.17
della Convenzione.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.