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Le nuove quote copriranno parte delle domande già presentate con il Decreto flussi del 2022. In Gazzetta il testo del nuovo DPCM integrativo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2023, che prevede un aumento di 40 mila quote per lavoro subordinato stagionale. Le nuove quote si aggiungono alle 44 mila quote già previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 ed esauritesi in poche ore (le domande per lavoro stagionale presentate sono state oltre 150 mila).

Il decreto integrativo prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate fino al 14 agosto 2023 nell’ambito e secondo le procedure stabilite dal Decreto flussi 2022.

Le domande verranno quindi trattate secondo l’ordine cronologico di arrivo, a partire dal clic day del marzo scorso.

Le quote aggiuntive tengono conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico alberghiero. A tali quote dovrebbero aggiungersene per il 2023 ulteriori 82.250 in base a quanto previsto dallo schema di programmazione triennale già approvato in via preliminare dal Governo.Come chiarito nella circolare congiunta del 10 agosto 2023 per l’istruttoria delle domande valgono le regole già dettate per il decreto flussi 2022.

In particolare la circolare ricorda che:- trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato– in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

Le verifiche relative alle condizioni contrattuali e alla capacità economica del datore di lavoro non vengono più svolte dagli Ispettorati del lavoro, ma sono demandate, in via esclusiva a professionisti, ovvero a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasciano apposita asseverazione che va allegata alla domanda di nulla osta al lavoro dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali– non è richiesta, per i lavoratori stagionali, la verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale;- all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Leggi:- DPCM del 19 luglio 2023Circolare congiunta del 10 agosto 2023