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Il Consiglio ha compiuto un passo decisivo verso la modernizzazione del corpus di norme dell’UE in materia di asilo e migrazione. Ha concordato una posizione negoziale in merito al regolamento sulla procedura di asilo e al regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che costituirà la base dei negoziati della presidenza del Consiglio con il Parlamento europeo.

Razionalizzazione della procedura di asilo

Il regolamento sulla procedura di asilo stabilisce una procedura comune per tutta l’UE che gli Stati membri devono seguire quando ricevono una richiesta di protezione internazionale. Razionalizza le disposizioni procedurali (ad esempio la durata della procedura) e stabilisce norme per i diritti dei richiedenti asilo (ad esempio, poter disporre dei servizi di un interprete o il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali).

Il regolamento mira inoltre a prevenire gli abusi del sistema stabilendo chiari obblighi per i richiedenti in materia di cooperazione con le autorità nel corso dell’intera procedura.

Procedure di frontiera

Il regolamento sulla procedura di asilo introduce inoltre procedure di frontiera obbligatorie al fine di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro.

La procedura di frontiera si applicherebbe quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico della frontiera esterna a seguito di un fermo collegato all’attraversamento illegale della frontiera esterna e a seguito dello sbarco dopo un’operazione di ricerca e soccorso. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ha indotto in errore le autorità presentando informazioni false od omettendo informazioni, e quando il richiedente è cittadino di un paese il cui tasso di riconoscimento è inferiore al 20%.

La durata totale della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi.

Capacità adeguata

Al fine di espletare le procedure di frontiera, gli Stati membri devono istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un numero definito di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio.

A livello dell’UE tale capacità adeguata è pari a 30 000. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tenga conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e di respingimenti nell’arco di tre anni.

Modifica delle norme Dublino

Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione dovrebbe sostituire, una volta approvato, l’attuale regolamento Dublino, il quale stabilisce le norme che determinano quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione razionalizzerà tali norme e abbrevierà i termini. Ad esempio, l’attuale e complessa procedura di ripresa in carico volta a trasferire un richiedente nello Stato membro competente per la sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.

Nuovo meccanismo di solidarietà

Per equilibrare l’attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono competenti per la maggior parte delle domande di asilo, è stato proposto un nuovo meccanismo di solidarietà semplice, prevedibile e praticabile. Le nuove norme coniugano solidarietà obbligatoria e flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi individuali. Tali contributi comprendono la ricollocazione, contributi finanziari o misure di solidarietà alternative, come l’invio di personale o misure incentrate sullo sviluppo di capacità. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità in merito al tipo di solidarietà con cui contribuiscono. Nessuno Stato membro sarà mai obbligato a effettuare ricollocazioni.

Vi sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati membri che costituiscono la principale porta d’ingresso nell’UE verso gli Stati membri meno esposti agli arrivi. Tale numero è fissato a 30 000, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20 000 EUR per ricollocazione. Tali cifre possono essere aumentate ove necessario, tenendo conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.

Al fine di compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili compensazioni di competenza come misura di solidarietà di livello secondario a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contributore si assumerà la competenza dell’esame di una domanda di asilo presentata da persone che, in circostanze normali, sarebbero oggetto di un trasferimento verso lo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Questo sistema diventerà obbligatorio se gli impegni in materia di ricollocazione sono inferiori al 60% delle esigenze totali individuate dal Consiglio per l’anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (30 000).

Prevenzione degli abusi e dei movimenti secondari

Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione contiene inoltre misure volte a prevenire gli abusi da parte dei richiedenti asilo e a evitare movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal paese di primo arrivo per chiedere protezione o reinsediamento permanente altrove). Il regolamento stabilisce ad esempio l’obbligo per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o di soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione della competenza o di trasferimento della competenza tra gli Stati membri e riduce pertanto le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.

Il nuovo regolamento dovrebbe mantenere le norme principali sulla determinazione della competenza; tuttavia, le misure concordate prevedono termini modificati per la sua durata:

  • lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni
  • quando un paese intende trasferire una persona nello Stato membro effettivamente competente circa il migrante e tale persona si rende irreperibile (ad esempio quando il migrante si nasconde per sottrarsi a un trasferimento) la competenza passerà allo Stato membro che effettua il trasferimento dopo tre anni
  • se uno Stato membro respinge un richiedente nell’ambito della procedura di frontiera, la sua competenza circa tale persona terminerà dopo 15 mesi (in caso di rinnovo della domanda)

Contesto e prossime tappe

Entrambi gli atti legislativi sui quali il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale fanno parte del patto sulla migrazione e l’asilo, che consiste in una serie di proposte tese a riformare le norme dell’UE in materia di migrazione e asilo. Tale nuovo patto sulla migrazione e l’asilo del 23 settembre 2020 è stato accompagnato da una serie di proposte legislative. Tra queste figurano un regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione e una modifica della proposta di regolamento sulla procedura di asilo del 2016.

Fonte: www.consilium.europa.eu